"Norme per l'istituzione del servizio militare professionale
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2000
(Compiti delle Forze armate)
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L’ordinamento e l’attività delle
Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla
legge.
3. Compito prioritario
delle Forze armate è la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresì il compito di
operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità
alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle
organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia
delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica
calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base
obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente
legge.
7. L’articolo 1 della
legge 11 luglio 1978, n. 382, e l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24
dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
(Personale militare impegnato
nella difesa
nazionale)
1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b)
sottufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di
truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria
prefissata;
d) personale
dell’Arma dei carabinieri;
e) personale del
Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all’articolo 1 della legge 23
aprile 1959, n. 189;
f) personale da
reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di
obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il
richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da
non più di cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l’evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma, in modo da:
1)
non pregiudicare l’assolvimento delle finalità di cui all’articolo
1;
2)
prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze
ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di
personale:
2.1)
ufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
2.2)
sottufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3)
volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui
garantire l’immissione anche in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);
c)
disciplinare il progressivo raggiungimento dell’entità dell’organico delle
singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito
del personale in esubero rispetto all’organico delle Forze armate nei ruoli di
altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla
programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni
dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;
d) prevedere
l’emanazione di norme e l’individuazione di incentivi di carattere giuridico per
il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all’alinea del
presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli
ufficiali di complemento in congedo;
e) nell’ambito del
progressivo incremento dell’entità dell’organico dei volontari, assicurare per
il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella
misura massima di 30.506 unità e l’immissione in servizio permanente di non più
di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme
riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione
dell’Arma dei carabinieri. In particolare il decreto
legislativo:
1)
prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o
cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all’estero,
modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonchè la possibilità di
differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma
contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in
ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di
cinque anni per due successive rafferme biennali;
2)
prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni,
l’immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in
servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare
annualmente;
3)
prevede che per l’accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme
biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l’espletamento, senza demerito, della ferma di
un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale
periodo;
4)
incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni
prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio
permanente al ruolo dei marescialli dell’Esercito, esclusa l’Arma dei
carabinieri, della Marina e dell’Aeronautica, previste dall’articolo 11 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione
alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11
ed in relazione alle carenze organiche;
5)
disciplina le modalità per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro del
personale eccedente rispetto all’organico delle Forze armate ai sensi della
lettera a), nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti
per gli interventi indicati al presente numero:
5.1)
prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il
completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato
del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero
della difesa e le associazioni delle imprese private e l’attivazione di
agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle
imprese;
5.2)
determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano
dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell’Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero
della difesa;
5.3)
rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l’assunzione presso
le amministrazioni civili dello Stato, di cui all’articolo 30 della legge 31
maggio 1975, n. 191, come sostituito dall’articolo 19 della legge 24
dicembre 1986, n. 958;
5.4)
prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l’assunzione
agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l’accesso ai ruoli iniziali di
cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perchè dà
luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista
l’utilizzazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda ad assunzioni
attingendo dalla graduatoria degli idonei;
6)
disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma
prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari
in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del
servizio volontario;
7)
prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la
disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell’articolo 2 del
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso
recate;
8)
detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del
personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l’impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h)
adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo
restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi,
nonchè per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1)
consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il
servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e
sulla disponibilità dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 504;
2)
indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare
obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in
attuazione della presente legge;
3)
prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o
reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale
che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o
precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo
altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad
agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con
particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento
chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e
delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il
rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l’iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l’anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:
a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonchè sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;
b)
assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di
formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli
alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni
internazionali;
c) verificare
l’adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle
normative sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione degli
infortuni;
d) garantire
l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 30 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni
di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di
ristorazione e alberghieri, compreso l’eventuale utilizzo di buoni
pasto;
e) prevedere che,
ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell’articolo 29 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con
particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi
responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l’utilizzo delle
infrastrutture per l’attività ricreativa, culturale e per il tempo
libero.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.
(Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria)
1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente può essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell’interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unità di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell’ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.
(Misure per agevolare l’inserimento
dei
volontari congedati nel mondo del lavoro)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell’ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l’andamento dell’attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell’occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri.
(Relazione al Parlamento)
1. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operatività delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull’azione della struttura di cui al comma 1 dell’articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all’articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all’articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
(Adeguamenti organizzativi e strutturali)
1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell’ordinamento dei servizi, dell’amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai princìpi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e princìpi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell’ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall’articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:
a) regolamento per l’amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
b) testo
unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la
contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
c) decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
d) regolamento per
gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n. 1077;
e) legge 16 giugno
1977, n. 372;
f) legge 27 aprile
1978, n. 183;
g) legge 22
dicembre 1989, n. 419;
h) decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l’anno 2000, lire 362 miliardi per l’anno 2001 e lire 618 miliardi per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono
determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente
legge. L’onere a regime a decorrere dal 2020 è determinato nella misura massima
di lire 1.096 miliardi.
3. A
decorrere dall’anno 2003 e fino all’anno 2020, nel caso in cui il tasso di
incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge
risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi
correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria
approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, la quota dell’onere, relativo all’anno
di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di
variazione.
4. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A
[articolo 3, comma 1, lettera a)]
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)
ANNO ONERE
2000 43
2001
362
2002
618
2003
649
2004
681
2005
717
2006
752
2007
790
2008
830
2009
871
2010
915
2011
960
2012
978
2013
997
2014
1.013
2015
1.031
2016
1.045
2017
1.060
2018
1.078
2019
1.093
2020
1.096