Gazzetta Ufficiale N. 38 del 14 Febbraio 2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 25 gennaio 2002,
Determinazione per l'anno 2002 della
consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle
condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell'art.
9 della legge n. 230/1998, e successive modificazioni, nonche' determinazione
del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma
1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo
trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, concernente "Adeguamento delle norme in materia di ritardi,
rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002)";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante
"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante,
"Istituzione del servizio civile nazionale";
Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n.
230, cosi' come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n.
324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.
424, ed in particolare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
Visto l'art. 6 della legge n. 64/2001, che
demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con
decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater, della legge n. 230/1998
- della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel
periodo transitorio di cui all'art. 4 della
medesima legge n. 64/2001;
Visto l'art. 9 della legge n. 230/1998 e, in
particolare il comma 5, che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio
civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere
all'estero;
Visto l'art. 9 della legge n. 64/2001 che
definisce le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio civile
all'estero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 2 ottobre 2001, recante la determinazione del contingente dei giovani ammessi
al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n.
64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed
economico ed al connesso programma di verifiche;
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
recante "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, recante
"Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale,
civile e militare, delle universita' e della scuola";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con
il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente
del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n.
64;
Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma
1, della legge n. 64/2001, nel contingente dei giovani da avviare al servizio
civile devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per l'obiezione
di coscienza ai sensi della legge n. 230 del 1998;
Considerati i criteri di assegnazione degli
obiettori previsti dall'art. 9, comma 3, della legge n. 230 del 1998 ed i
vincoli territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e dagli
obiettori di coscienza e le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale di
cui all'art. 19 della medesima legge n. 230/1998;
Ravvisata la necessita' di avviare, sin dal
periodo transitorio di cui all'art. 4 della legge n. 64 del 2001, i giovani
ammessi a prestare il servizio civile su base volontaria, nei limiti del contingente
previsto dall'art. 6 della medesima legge, in considerazione delle risorse
finanziarie disponibili;
Su proposta del Ministro per i rapporti per
il Parlamento;
Decreta:
Art. 1.
Consistenza massima numerica del contingente degli
obiettori di coscienza
1. La consistenza massima numerica del
contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio per l'anno
2002, tenuto conto oltretutto della stretta correlazione e della conseguente
incidenza sui settori di impiego previsti dall'art. 8, comma 2, lett. b) della legge
n. 230 del 1998, e' definita, in relazione a ciascun periodo di avvio al
servizio, in 65.500 unita', di cui fino ad un massimo di 500 unita' da
impiegare all'estero.
2. Al fine di contenere il numero degli
obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di
cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti
per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza
assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti
degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998.
Art. 2.
Aspetti applicativi delle condizioni per la
concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9
comma 2-bis della legge n. 230/1998
1. Gli aspetti applicativi relativi alle
condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di
cui all'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998 sono, in ordine di priorita'
decrescente, di seguito definite:
a) difficolta' economiche o familiari e
responsabilita' lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9,
comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):
b) svolgimento di attivita' scientifica,
artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale
o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b) della citata legge n. 230 del
1998):
c) minore indice di idoneita'
somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva,
anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca
impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita'
(art. 9, comma 2-bis, lettera c) della legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale
per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per
l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di
idoneita', fino alla 2a, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre
1998, recante "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata
categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita'
somatico-funzionale o psico-attitudinale". Quanto previsto al presente
punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia in servizio. E' possibile
da parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di avvio al
servizio;
d) indisponibilita' all'impiego degli
obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della
regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine
previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma
2-bis, lettera d) della legge n. 230 del 1998): l'Ufficio nazionale per il
servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna
data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del
massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati tenuto conto della disponibilita'
dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo
scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del
provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale
e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilita'
finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla
fornitura del vitto e dell'alloggio. Quanto previsto al presente punto d) non
si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio.
Art. 3.
Deroghe all'ordine di priorita' delle
condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2
1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine
del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti,
possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere
dispensati indipendentemente dall'ordine di priorita' di cui all'art. 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni
previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia'
respinta perche' non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido
avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.
Art. 4.
Aspetti applicativi dell'invio in
L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998
1. Nell'anno 2002, l'Ufficio nazionale per il
servizio civile puo' adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi
dell'art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998, nella forma dell'anticipazione
della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con
riferimento al calendario dei congedi previsti.
Art. 5.
Procedure
1. Possono presentare istanza di dispensa,
per le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, del
presente decreto, i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che
abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, sino al 31 dicembre 2001, nonche' i giovani dichiarati
abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo
trimestre dell'anno 2002 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i
termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 230 del 1998, purche' non
si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di
indisponibilita' alla chiamata previste dall'ordinamento vigente. Relativamente
alle condizioni previste dalle lettere c) e d) dell'art. 2 e dall'art. 4 del
presente decreto, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i
provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.
2. Le domande di dispensa o di invio in
L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che
precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere
indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio nazionale per
il servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per
conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il
termine di novanta giorni per la valutazione delle domande da parte
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile decorre dalla data di ricezione
delle istanze da parte dell'Ufficio medesimo.
4. La presentazione della domanda di dispensa
sospende l'avvio al servizio.
Art. 6.
Contingente dei volontari, dei cittadini
abili al servizio militare che optino per il servizio civile nazionale
1. Il contingente dei volontari da impiegare
in attivita' di servizio civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6
marzo 2001, n. 64 e' definito per l'anno 2002 in 9.000 unita', di cui 8.000 da
impiegare in Italia e 1.000 all'estero.
2. Il contingente dei cittadini abili al
servizio militare di leva che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 64
del 2001, dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto
che il servizio militare, purche' non risultino necessari al soddisfacimento
delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese
quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' determinato, per l'anno 2002, sulla base dei
dati trasmessi dal Ministero della difesa, nell'ammontare massimo di 2.000
unita'.
Art. 7.
Altre disposizioni relative ai volontari, ai
cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile
nazionale ed al servizio civile all'estero.
1. Ferma restando la determinazione del
contingente individuato all'art. 6 del presente decreto, ai volontari in
servizio civile in Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in
servizio all'estero ed ai cittadini di cui al comma 2, del citato art. 6 si applicano
le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione
finanziaria per l'anno 2002 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in
relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di
missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio,
formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.
Roma, 25 gennaio 2002
p. Il Presidente: Giovanardi