Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01-02-2001
Decreto 16 ottobre 2000 “Integrazioni e modificazioni al
decreto ministeriale 22 dicembre 1998, relativo all'individuazione delle
condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva. “
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto
l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale, ai commi 3
e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si
prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le
condizioni per la dispensa demandando al Ministro della difesa la
determinazione di quelle previste alle lettere a), b), d) del comma 3;
Visto
il proprio decreto in data 22 dicembre 1998, che ha determinato le condizioni
previste alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, riconoscendo sufficientemente determinate nel testo
legislativo le condizioni indicate alla lettera b) di detto comma;
Ritenuta
l'opportunita' di integrare, alla luce dell'esperienza maturata, dette
condizioni;
Decreta:
Art. 1.
1.
Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
a)
appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato,
produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza,
quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
b)
situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attivita' dei
genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento
connesse all'avvio o alla conduzione di attivita' economica di cui
l'interessato sia il titolare;
c)
figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero
figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermita'
contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e
seconda categoria di invalidita' di cui alla tabella "A" allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli
equiparati a dette categorie;
d)
orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani
maggiorenni a carico;
e)
appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino
servizio militare;
f)
primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attivita' di
lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali
cause;
g)
primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e
seconda categoria di invalidita' di cui alla tabella "A" allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli
equiparati a dette categorie;
h)
figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata, riconosciuto tale
con atti formulati della pubblica amministrazione;
i)
appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia
invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che
dell'assistenza fisica e morale;
l)
datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva,
e' costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere
l'attivita'.
2.
Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera d), del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
a)
cittadino impegnato, con merito particolare, sul piano nazionale o
internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che
nell'espletamento di attivita' sportiva abbia conseguito risultati e meriti
particolari sul piano internazionale, sempreche' l'impegno ed i meriti siano
documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di
notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette
documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti
dell'interessato, l'amministrazione della difesa si riserva la facolta' di
chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.
3.
Fermo il criterio di priorita' decrescente indicato al comma 3, dell'art. 7,
del decreto legislativo n. 504 del 1997, a parita' di condizioni e' data
precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono piu' condizioni.
Roma,
16 ottobre 2000
Il Ministro: Mattarella