Gli orari di servizio

Gli orari di servizio sono stabiliti negli allegati alla convenzione. Sono quindi proposti dall'ente e approvati da LEVADIFE. Ogni modifica strutturale degli orari deve essere comunicata al Distretto.
Il limite massimo delle ore settimanali è per legge 40 ore. Ci sono circolari del ministero che prevedono l'orario di servizio tra 36 e 40 su 6 giorni lavorativi (ad eccezione degli enti pubblici che possono distribuirle su 5 giorni, in analogia con l'orario del personale). Se nel progetto d'impiego c'è un orario, ogni modifica deve essere comunicata prima di poter essere attuata.
Nel caso il turno sia notturno, dopo si ha diritto a 24 ore di riposo. I turni notturni non devono mai essere svolti per periodi protratti di tempo (considerate che sono equiparabili ai turni di guardia dei soldati).
Non c'è limite giornaliero se l'ente funziona 24 ore su 24 ma dovrebbe essere implicito che superato il limite settimanale non si può esagerare oltre. In ogni caso è dovuto un giorno di riposo settimanale anche se non sempre lo stesso. L'obiettore deve avere un orario di servizio fisso e degli incarichi scritti su appositi piani di impiego che possono anche variare settimanalmente ma non possono essere arbitrari.

FACSIMILE DELLA LETTERA PER CONTESTARE GLI ORARI