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Ogni volta che un obiettore resta da solo in servizio in struttura, ovvero non vi sono nè operartori nè volontari in servizio, si ha la violazione della legge L. 8 luglio 1998, n. 230, art 11 comma 4 che recita :
4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.
E' opportuno precisare che solo gli utenti che abbiano ottenuto il "fine programma" possano essere considerati volontari.
Se un obiettore somministra farmaci agli utenti, presso la struttura ove presta servizio, viola l'articolo 348 del codice penale che recita :
"(Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale é richiesta una speciale abilitazione dello Stato, é punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire dieci milioni a cento milioni e con la confisca degli strumenti specifici per esercitare la stessa".
Infatti la somministrazione di farmaci è specifico compito di persone iscritte all'albo degli infermieri professionali o dei medici o comunque di personale che abbia una abilitazione in ambito sanitario.
Se un obiettore compila di suo pugno la stesura di libri contabili (sia a livello carteceo che a livello informatico) si ha la violazione della legge L. 8 luglio 1998, n. 230, art 8 comma 2 lettera b che recita :
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito presso il consiglio dei ministri, in merito al servizio civile ha i seguenti compiti:
a)..........
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o
organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente
aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli
obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e
riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale,
protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di
commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con
esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c)....
oltre alla sopracitata legge vi è anche la violazione della legge L. 8 luglio 1998, n. 230, art 11 comma 4 già enunciata in precedenza.
Gli utenti sono affidati ad una struttura sociale e per questo hanno il diritto di richiedere alla struttura stessa le risorse per lo svolgimento del programma terapeutico. Inoltre l'obiettore in quel momento si trova in servizio per cui non può utilizzare mezzi di trasporto privati ma solo appartenenti a enti con RC auto specifica per quel tipo di utilizzo.
Sebbene l'ente sia convenzionato, cioè offra vitto e alloggio, non può obbligare l'obiettore a trattenersi presso la struttura oltre l'orario di servizio. Recita in merito la legge L. 8 luglio 1998, n. 230, art 11 comma 3 che recita :
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile
Ovvero l'ente offre vitto e alloggio, ma non vi è nessun obbligo di legge sul pernottamento coatto presso la struttura a meno che non si tratti di una notte di servizio (notte ovviamente non da solo, ma con l'ausilio dell'operatore di turno). Infatti il regolamento rilasciato dal ditretto militare specifica che l'obiettore deve prestare servizio per un totale di 36-38 ore (tante quante un'operatore). Trascorse tali ore l'ente non può ingiustificatamente trattenere l'obiettore altrimenti si commette il reato di sequestro di persona.