"Tolleranza zero" ...
Se tutti gli enti che non rispettano la legge e le Convenzioni fin nei minimi dettagli fossero denunciati dagli obiettori il cui lavoro essi sfruttano, l'intero sistema del servizio civile entrerebbe in crisi e forse questo ci avvicinerebbe all'abolizione della schiavitù legalizzata che è il servizio di leva.
Art. 11. Della nuova legge sull'OdC ribadisce:
"Art. 11.
1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio per il servizio civile nazionale, devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b); [b) stipulare
convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private incluse in appositi albi
annualmente aggiornati presso l'Ufficio e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività
di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione
civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione
del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con l'esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi]
c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio per
il servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento
di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può
essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori
in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la
qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori residenti non
residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori
sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio per il servizio civile nazionale, sentita la
Consulta nazionale per il servizio civile.
4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da
assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto
alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.
6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità
organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.
7. L'Ufficio per il servizio civile nazionale accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle
organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale
amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione,
quale indicata nella convenzione.
9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna
somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
L'obiettore che intende farsi ricusare o far sciogliere la Convenzione dell'ente a cui è stato assegnato si deve assicurare
immediatamente che nel proprio ente siano rispettati tutti questi aspetti.
Ad esempio: gli obiettori sono utilizzati in rapporto alle finalità dell'ente? Se l'ente ha come fine, ad esempio,
la lotta contro il cancro, l'obiettore viene utilizzato per combattere il cancro, o piuttosto per fare le pulizie della sede?
L'orario e le condizioni di lavoro "tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino"? Detto in altre parole, ad esempio,
il luogo di lavoro rispetta le norme sull'antinfortunistica e sulla sicurezza sul luogo di lavoro (legge 626)? L'orario di lavoro
è uguale a quello degli altri impiegati? Ma soprattutto: il vostro lavoro veniva svolto o dovrebbe essere svolto da
personale dipendente?
In qualsiasi momento e in qualsiasi condizione l'ente deve essere in grado di funzionare senza gli obiettori,
altrimenti il vostro servizio è sostituzione di personale.
Ad esempio un obiettore non può assolutamente sostituire il titolare di un incarico o colui che è preposto ad un
determinato servizio (ad esempio tenendo aperto un ufficio). Il responsabile di quel determinato incarico o
servizio deve essere presente, collaborare con l'obiettore e sorvegliarne le azioni, dato che è lui responsabile
per quanto avviene. Questo è il significato di 'appoggio' quando si parla del lavoro degli obiettori. In nessun
caso un obiettore può essere in servizio senza che il responsabile sia facilmente reperibile.
Se nonostante tutto si viene assegnati ad un compito di responsabilità senza la presenza del responsabile, è
talvolta necessario rifiutarsi perché si rischia di assumersi responsabilità connesse a quel determinato ufficio o
servizio non avendone la capacità, la competenza o comunque l'incarico.
Certamente è molto difficile applicare queste regole in un'associazione di volontariato dove non ci sono dipendenti,
ma anche in questo caso è possibile (ad esempio è vietato il lavoro d'ufficio etc.).
Noi abolizionisti crediamo che buona parte degli obiettori in servizio stiano sostituendo personale. Se tutti
gli obiettori che si trovano in queste condizioni denunciassero i propri enti, cesserebbe l'odiosa pratica di
licenziare personale per assumere obiettori e l'intero sistema del servizio civile entrerebbe in crisi. Infatti
l'utilizzo di obiettori di coscienza al posto di stipendiati non è un'aberrazione marginale, ma è insito nel
sistema stesso del servizio civile, dato che è troppo forte la tentazione di sfruttare manodopera coatta
senza diritti sindacali e senza paga, e dato che sono praticamente inesistenti i meccanismi in grado di impedire un simile abuso.
La denuncia sistematica da parte degli obiettori degli enti che li impiegano in sostituzione di personale stipendiato e
la conseguente crisi del servizio civile, sicuramente renderebbe meno conveniente per gli Enti sfruttare gli obiettori e
potrebbe ingenerare una discussione sul significato di questo "servizio". Inoltre la questione arriverebbe probabilmente
all'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche, e ci porterebbe così più vicini all'abolizione degli odiosi "10 mesi".