Sull'ambulanza ...

Chiunque presti opera di pronto soccorso sulle ambulanze, sia come volontariato, sia come professione, sia perché in servizio come OdC, deve essere munito di un apposito diploma che ne certifichi la competenza quali 'soccorritori', cioè persone iscritte all'apposito albo dei soccorritori e che hanno svolto un corso e superato almeno un esame (per codici verdi ci voglio soccorritori almeno di primo livello, per ambulanze con medico a bordo invece ci vogliono soccorritori di primo e secondo livello). Se un obiettore non ha superato l'esame e non è iscritto all'albo dei soccorritori non deve svolgere servizio come equipaggio di un'ambulanza.
È necessario aver seguito un corso anche per servizi non di emergenza, quali trasporto dializzati, invalidi e per tutti quei servizi di trasporto per i quali è richiesta la presenza di un equipaggio qualificato che non funga solo da accompagnatore.
L'equipaggio di un'ambulanza deve essere formato da due persone (minimo): un autista e un caposervizio, al quale sono imputate tutte le responsabilità legali del servizio svolto. Il Caposervizio ha normalmente una certa esperienza. In aggiunta a questo equipaggio minimo possono partecipare altre due persone, comunque qualificate per svolgere il lavoro. Un OdC quindi può far parte di un equipaggio solo se è qualificato, ha il diploma, è iscritto all'albo. [Vedi anche capitolo relativo a guida automezzi per l'eventuale richiesta di guida dell'ambulanza].
Molti enti fanno fare agli obiettori che gli vengono assegnati dei corsi abbastanza sommari per qualificarli il prima possibile come 'soccorritori', facendo indossare loro un distintivo di primo o secondo livello. Certi non fanno neanche questi brevissimi corsi. Tutto ciò è illegale e va denunciato.

Per esempio: la Croce Rossa.

La circolare del comitato centrale della CRI nr. 3673/94 elencava una serie di irregolarità nella gestione del servizio civile che i vari sottocomitati avrebbero dovuto evitare:
"1. mancata fornitura di vitto e alloggio;
2. orario inferiore a 6 giorni la settimana;
3. mancato o incompleto invio al DM dei dati relativi a sede, mansioni ed orario di servizio degli obiettori
4. mancato controllo dell'attivita' svolta dagli odc e delle presenze giornaliere;
5. distacchi arbitrari degli odc presso sedi diverse;
6. svolgimento di attivita' di natura impiegatizia;
7. incompletezza delle cartelle personali e dei tesserini;
8. permessi concessi senza compilazione della licenza;
9. utilizzazione degli obiettori in sostituzione di personale;
10. tardivo invio al DM delle richieste di rimborso;
11. corresponsioni di emolumenti diversi rispetto a quelli gia' versati;
12. utilizzazione in sede diverse da quelle abilitate a ricevere odc;
13. inadeguatezza dei locali d'alloggio"
La circolare del comitato centrale della CRI nr. 3812/94 riguarda la composizione degli equipaggi negli automezzi di soccorso: "1. ambulanza da trasporto: equipaggio minimo composto da due unita' (autista e barelliere possibilmente infermiere) entrambi abilitati a prestazioni di primo soccorso; 2. ambulanza di soccorso: come nel caso 1) ma il barelliere deve essere infermiere professionale (o da personale volontario abilitato al primo soccorso) e può essere necessaria la presenza di un medico a bordo;
3. ambulanza attrezzata: come nel caso 2) ma con la presenza obbligatoria del medico."
A questa dotazione minima gli OdC possono soltanto essere aggiunti, ma non possono sostituire nessuno dell'equipaggio minimo previsto.