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Norme per l'istituzione del servizio militare e del servizio civile volontario
Presentata il 10 settembre 1998
RELAZIONE Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende
disciplinare la costituzione di Forze armate volontarie e professionali. Ciò
comporta la graduale abolizione della leva e la definizione del nuovo status
dei soldati semplici.
In teoria, è possibile immaginare che - non solo gli ufficiali e gran parte
dei sottufficiali - ma anche i soldati semplici siano tutti (o quasi tutti)
di carriera, cioè trascorrano l'intera loro vita lavorativa in ambito
militare e con il passare del tempo possano diventare sottufficiali, purchè
soddisfino a opportuni requisiti. Ma, per una serie di ragioni - tra cui la
principale è la prevedibile grave difficoltà di reclutamento del personale -
è preferibile pensare, per i non graduati, ad un sistema basato soprattutto
sul volontariato a ferma medio-lunga, dai tre ai cinque anni.
Scartata l'ipotesi di professionalizzazione integrale, le Forze armate, ai
sensi della presente proposta di legge, saranno costituite dalle seguenti
categorie di personale militare: ufficiali di carriera; sottufficiali di
carriera; soldati semplici volontari a ferma medio-lunga, ai quali va
aggiunta un'aliquota contenuta di soldati di carriera, in attesa o meno di
promozione (attualmente la quota dei volontari è piuttosto bassa, e il
grosso è rappresentato dai militari di leva).
La scelta di Forze armate volontarie e professionali dipende da vari motivi.
I più importanti sono legati al cambio radicale del panorama internazionale
dopo il crollo dei regimi comunisti, lo scioglimento del Patto di Varsavia,
la riunificazione tedesca e la dissoluzione dell'Unione sovietica. Finita la
contrapposizione in blocchi, è finita anche la prospettiva concreta che
l'Europa p ossa essere il teatro di una guerra totale. Per questa ragione
non c'è più bisogno che i Paesi europei dispongano di grandi eserciti, la
cui consistenza era assicurata solo da un sistema di leva obbligatoria.
Con Forze armate relativamente piccole la leva obbligatoria non è più una
necessità, ma solo una delle opzioni possibili. Un'opzione che diventa
sempre meno giustificabile ed iniqua quanto più le Forze armate sono esigue:
in tale caso, data la notevole sovrabbondanza del gettito di leva rispetto
alle necessità, i pochi scelti e obbligati a fare il servizio militare
sarebbero quelli penalizzati o dalle loro buone attitudini psico-fisiche o
dalla mancanza di protezioni e di alternative. Inoltre, nel nuovo panorama
internazionale, i possibili obiettivi e compiti di sicurezza per l'Italia e
per i suoi alleati della NATO sono essenzialmente tre:
1) garantire la sicurezza dell'Europa (anche rispetto al lontano futuro, di
fronte a possibili se pur remoti cambiamenti radicali);
2) essere in grado di partecipare sotto gli auspici dell'ONU a interventi
eccezionali "fuori area", come quello contro l'Iraq nel 1991;
3) avere contingenti di pronto intervento per operazioni di pacificazione
più o meno forzata (peace keeping e peace enforcing), in caso di conflitti
in Europa e fuori dall'Europa.
Queste missioni di sicurezza comportano l'esistenza di forze militari di
qualità e, in buona percentuale, pronte a un rapido impiego. Va anche posta
attenzione sugli aspetti del tutto nuovi delle missioni di pacificazione,
che presuppongono conti ngenti limitati, ma di tipo particolare e con un
addestramento specifico (non solo militare). Tutto ciò significa che le
Forze armate del futuro dovranno essere costituite da persone specializzate
e preparate per svolgere i delicati compiti a loro assegnati. Le truppe di
leva non possono soddisfare a questi requisiti, anche perch‚ i tempi di
addestramento sono necessariamente troppo brevi. Inoltre, non sembra giusto
che siano truppe non volontarie come quelle di leva a correre i pur limitati
rischi connessi con ogni intervento di pacificazione all'estero. L'unico
sistema di arruolamento militare adatto ai nuovi obiettivi di sicurezza è
quello basato su volontari bene addestrati a ferma medio-lunga, e su
professionisti.
Va poi tenuto presente quello che hanno fatto o stanno facendo gli altri
Stati più importanti. La strada di eserciti formati da professionisti e
volontari a ferma medio-lunga è stata già presa da Paesi extraeuropei come
Stati Uniti, Giappone, Canada e Australia, e in Europa da Gran Bretagna
(circa 35 anni fa) e Belgio (di recente). Sempre in Europa anche in Francia
e Spagna sono avviati nella stessa direzione. In particolare, la Francia ha
varato un piano di transizione a forze armate professionali che sarà
completato entro la fine del 2002.
L'unico importante Paese industrializzato al di fuori di questa linea di
tendenza è la Germania: ma in questo caso le ragioni sono soprattutto
storico-politiche, legate alla volontà dei governanti tedeschi di non
ridestare antichi sospetti. D'altra parte, pensando a un futuro che potrebbe
essere non molto lontano, è difficile supporre che, quando l'Europa fosse
più integrata e arrivasse a porsi il problema di un esercito comune e di un
sistema comune di arruolamento, l'obbligo di leva verrebbe ripristinato
dappertutto, e non invece abrogato dov'è rimasto, e sostituito da forme di
professionismo e di volontariato. Nel caso italiano, con l'introduzione del
professionismo verrebbero a cadere molte delle disparità di trattamento
legate alla triade leva militare-obiezione di coscienza-servizio civile.
Eliminando la leva militare, sparirebbero i motivi alla base dell'obiezione
di coscienza in tempo di pace. L'obiezione di coscienza continuerebbe invece
ad avere senso nel caso remoto di una guerra, come oppos izione a richieste
di supporto alla struttura militare. Per quanto concerne il servizio civile,
nessun Paese con Forze armate professionali ha istituito un servizio civile
obbligatorio. Ma ci sarebbe tutto lo spazio per un ben organizzato servizio
civile volontario aperto anche alle donne, che del resto possono ormai
accedere al servizio militare. Coloro che scegliessero il volontariato
civile dovrebbero poter lavorare sia all'interno che all'estero. Esistono
diverse obiezioni a Forze armate di mestiere.
Alcune di esse - 1) i pericoli per la democrazia; 2) l'incostituzionalità
dell'abolizione della leva; 3) la perdita d el valore educativo del servizio
militare per tutti - sono tradizionali e non certo decisive, perchè appaiono
nel primo caso (almeno in Europa) inconsistenti, nel secondo aggirabili (per
esempio, ogni cittadino potrebbe onorare l'articolo 52 della Costituzione
italiana sulla difesa della patria con l'obbligo a prestare eventuale
servizio in caso di necessità bellica), nel terzo discutibili e comunque
scartabili in termini di rapporto efficacia/costo. E' invece del tutto
valida - ma limitata nelle sue conseguenze - l'obiezione sull'intrinseco
notevole aumento delle spese legate alla professionalizzazione.
Non c'è dubbio, infatti, che a parità di altri parametri (dimensioni,
armamenti, eccetera) le Forze armate di mestiere costino sensibilmente di
più rispetto a Forze armate basate sui soldati di leva, perchè i volontari
devono avere un salario competitivo (e anche infrastrutture adeguate),
mentre la spesa pro capite per i coscritti è bassa.
Tuttavia, se si può programmare una forte riduzione dei parametri citati, il
cambio di struttura lascia più o meno invariati i bilanci della Difesa. E'
stata questa l'esperienza della Gran Bretagna negli anni '60, ed è questa
l'esperienza programmata dalla Francia: la diminuzione delle quantità degli
uomini sott o le armi è stata o sarà, nei due Paesi, dell'ordine del 30-35
per cento.
Per l'Italia la questione va inquadrata in modo un po' diverso. Nell'ultimo
cinquantennio, le Forze armate italiane sono sempre s tate, rispetto alla
media degli altri Paesi occidentali, sovradimensionate e sottocapitalizzate.
In effetti, se si prende il rapporto spesa militare/numero di effettivi - un
indice quantitativo approssimato sul grado di efficienza degli eserciti - si
vede che l'Italia (con i suoi 50 mila dollari per soldato) spende circa un
quarto rispetto al Giappone, meno di un terzo rispetto agli Stati Uniti,
meno della metà rispetto alla Gran Bretagna, circa la metà rispetto a
Francia e Germania. Per avere Forze armate capaci, secondo i normali
standard dei Paesi industrializzati, la prima condizione è che la spesa
militare italiana per solda to raddoppi.
D'altra parte, in una situazione in cui i veri e propri pericoli di guerra
sono svaniti, è impensabile che le spese militari dell'Italia aumentino
sensibilmente. Volendo combinare i due obiettivi di una reale efficienza e
di un contenimento delle spese, l'unica possibilità è quella di un
dimezzamento degli effettivi. Naturalmente, bisogna verificare se con un
dimezzamento delle Forze (circa 160 mila uomini rispetto ai 310 mila
attuali) lo strumento difensivo italiano sarebbe in grado di svolgere i
compiti previsti. In effetti, immaginando che esercito, aeronautica e marina
abbiano rispettivamente 85 mila, 45 mila e 30 mila effettivi, si vede che
Forze armate del genere sono del tutto adeguate. Ci sarebbero 50 mila validi
professionisti, che costituirebbero il nucleo dell'esercito, da impegnare,
insieme con le Forze dei Paesi alleati, nella dif esa dell'Europa e in
eventuali importanti interventi "fuori area"; a operazioni di peace keeping
potrebbero essere destinati, in modo permanente, 5-10 mila soldati; il resto
verrebbe adibito a funzioni ausiliarie e di difesa territoriale. Per quel
che riguarda aeronautica e marina - i due rami delle Forze armate che sono
sempre stati relativamente sottodimensionati - le loro riduzioni, anch'esse
giustificate dal fatto che la superiorità militare degli occidentali nel
Mediterraneo è più netta che mai, risulterebbero inferiori (dell'ordine del
30 per cento per la quantità di uomini) rispetto a quelle dell'esercito.
Resta da stabilire quanto verrebbe effettivamente a costare uno strumento di
difesa come quello ipotizzato: con Forze armate efficienti, costituite da
circa 160 mila uomini, vo lontari e professionisti, e dotate di mezzi
militari moderni. Anche in questo caso la verifica è positiva, nel senso che
il bilancio italiano della Difesa rimarrebbe più o meno immutato (a prezzi
costanti), pur con stipendi sensibilmente maggiori, rispetto a quelli
attuali, per i volontari a ferma medio-lunga e per la modesta aliquota di
soldati di mestiere. La condizione è però che le dimensioni non siano
superiori a qu anto si è detto. Aumentando il numero degli effettivi, le
spese crescerebbero di oltre 1000 miliardi di lire ogni 10 mila uomini in
più. In tal caso, o si accettano aumenti di bilancio, o si diminuiscono gli
investimenti a scapito dell'efficienza, o si pagano meno i volontari
correndo il rischio che il reclutamento sia insufficiente. E' quest'ultimo
in effetti il punto più delicato del passaggio al professionismo.
Non è in realtà affatto assicurato che si riescano a trovare, con un
reclutamento volontario, i quasi novantamila soldati semplici da includere
in Forze arate di centosessantamila uomini (che avrebbero poco meno di
ventimila ufficiali e di cinquantacinquemila sottufficiali). Risulta
fondamentale il sistema di incentivi (stipendio, qualificazione
professionale durante il periodo di ferma medio-lunga, future agevolazioni
di studio, eccetera) e sono ugualmente importanti le aspettative sul futuro
(già adesso il volontariato militare è un titolo di accesso preferenziale in
altri Corpi armati e non armati dello Stato: Carabinieri, Polizia, Guardie
di finanza, eccetera). Il sistema di incentivi dovrà comunque essere
flessibile, graduato secondo le esigenze e messo a punto nella fase di
sperimentazione-transizione da un modello all'altro. La fase di transizione
sarà delicata, sia per questi aspetti d'incertezza nel reclutamento e di
sperimentazione degli incentivi, sia per l'intrinseca difficoltà di
passaggio da un sistema basato sulla leva a un siste ma interamente
volontario.
Negli anni di transizione la leva verrà mantenuta, e i coscritti caleranno
gradualmente fino a zero. Un problema importante sarà quello di trattare in
modo equo chi farà e chi non farà il servizio di leva, bilanciando vantaggi
e svantaggi. La durata di questo periodo di cambiamento dovrebbe essere al
massimo di sette anni, secondo l'esempio del modello francese (che va
comunque studiato attentamente)[sottolineato mio A.B.]. A tali fini è stata
redatta la presente proposta di legge, che reca norme per l'istituzione del
servizio militare e del servizio civile volontario della quale si auspica
una rapida approvazione.
Art. 1.
(Finalità della difesa nazionale).
1. Le Forze armate son o al servizio della Repubblica e sono ordinate nel
rispetto del relativo spirito democratico. Esse assicurano la difesa dello
Stato ed operano al fine del mantenimento della pace secondo le norme ed i
principi del diritto internazionale, in conformità alle determinazioni delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
Art. 2.
(Organizzazione del servizio militare).
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono assicurate dal seguente personale
militare in servizio:
a) volontario permanente effettivo;
b) volontario a ferma prolungata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
6;
c) obbligatorio, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della
Costituzione;
2) qualora la situazione di crisi internazionale giustifichi un temporaneo
aumento della consistenza numerica delle Forze armate;
3) qualora per un determinato anno si registri un reclutamento di personale
militare volontario in numero inferiore a quello previsto dalla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 3, ed al fine di ricoprir e i posti in difetto. 2.
Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera c) del
comma 1 ha la durata di dodici mesi, prolungabili unicamente in caso di
deliberazione dello stato di guerra.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina del servizio militare volontario).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data della
trasmissione del relativo schema, un decreto legislativo per disciplinare la
graduale sostituzio ne, nell'arco di sette anni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, dei militari in servizio
obbligatorio di leva di ogni categoria con militari in servizio volontario a
ferma prolungata, a i sensi dell'articolo 6, e con militari in servizio
volontario permanente effettivo. Il decreto legislativo:
a) indica le norme vigenti in materia di servizio obbligatorio abrogate in
conseguenza de lla nuova disciplina;
b) disciplina la sostituzione graduale dei militari in servizio obbligatorio
arruolati ogni anno, in modo da assicurare comunque il rispetto di quanto
previsto dal n umero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2;
c) provvede alla progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze
armate a non oltre 170 mila unità, in modo da:
1) non pregiudicare le esigenze della difesa nazionale;
2) garantire un adeguato livello di addestramento del personale militare;
3) consentire gli investimenti necessari per a mmodernare la tecnologia, il
materiale e le infrastrutture di cui le Forze armate dispongono;
4) assicurare all'Italia le risorse necessarie a rispettare gli impegni
assunti nelle organizzazioni inter nazionali delle quali fa parte;
5) assicurare la seguente ripartizione dell'organico, annualmente
determinata dal disegno di legge di approvazione del bilancio annu ale e
pluriennale dello Stato:
5.1) ufficiali in servizio volontario permanente effettivo: 11 per cento;
5.2) sottufficiali in servizio volontario permanente effettivo: 34 per
cento;
5.3) militari di truppa volontari a ferma prolungata: 44 per cento;
5.4) militari di truppa volontari in servizio permanente effettivo: 11 per
cento;
d) disciplina le procedur e di valutazione e di selezione delle domande di
ammissione al servizio militare volontario a ferma prolungata di cui
all'articolo 6 ed al servizio militare volontario permanente effettivo;
e) disciplina le modalità attraverso le quali i militari volontari di truppa
che abbiano prestato la ferma prolungata di cui all'articolo 6 senza
demerito possono accedere al servizio militare volontario permanente
effettivo;
f) determina le modalità di calcolo della retribuzione ordinaria dei
militari volontari di truppa in servizio permanente effettivo ed a ferma
prolungata in modo che essa sia mediamente corrispondente, rispettivamente,
all'80 per cento ed al 65 per cento di quella degli ufficiali;
g) favorisce al termine del servizio il reinserimento nel mondo del lavoro
del personale volontario attraverso iniziative di formazione professionale,
frequenza di corsi universitari e borse di studio;
h) prevede il progressivo affidamento a personale civile
dell'Amministrazione della difesa di incarichi amministrativi e logistici
presso le strutture della Difesa centrali e territoriali non aventi
specifico carattere militare;
i) determina il numero di posti in ruolo da riservare ai militari volontari
che cessano dal servizio nei ruoli:
1) della Polizia di Stato;
2) del Corpo della guardia di finanza,
3) del Corpo di polizia penitenziaria;
4) del Corpo forestale dello Stato;
5) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) dei corpi di polizia municipale;
l) determina il numero di posti in ruolo da riservare ai militari volontari
che cessano dal servizio nei ruoli del personale delle Amministrazioni dello
Stato e degli enti locali; prevede l'inserimento di tale personale in
posizione preferenziale nelle liste di collocamento in corrispondenza di
qualifiche analoghe a quelle conseguite durante l'effettuazione del servizio
militare e prevede l'erogazione di trattamenti economici minimi non
inferiore a quelli in godimento alla data della cessazione dal servizio;
m) istituisce nell'ambito del Ministero della difesa un organismo competente
a svolgere attività informativa, di coordinamento e promozionale al fine di
agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari al
termine della ferma prolungata;
n) determina le modalità per la mobilitazione parziale o generale della
popolazione, prevedendo, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c)
del comma 1 dell'articolo 2, l'utilizzo in via prioritaria del personale
cessato dal servizio militare volontario;
o) apporta le modifiche necessarie alla disciplina in vigore in materia di
stato giuridico ed ordinamento del personale militare e c ivile della
Difesa;
p) prevede criteri per equilibrare il trattamento giuridico dei militari
chiamati a prestare il servizio obbligatorio di leva durante il periodo
transitorio di sette anni di cui al primo periodo dell'alinea del comma 1;
q) apporta le modifiche alle norme in vigore in materia di servizio militare
volontario femminile necessarie a raccordarle con la nuova disciplina.
Art. 4.
(Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile volontario).
1. Il Governo è deleg ato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema, un decreto legislativo per disciplinare
l'accesso, in forma volontaria, all'esercizio, da parte di giovani di
entrambi i sessi, delle attività previste per il servizio civile, con le
modalità e nelle forme di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Il decreto
legislativo:
a) individua i requisiti anagrafici e psico-fisici per l'esercizio del
servizio e disciplina le modalità di accertamento degli stessi;
b) fissa la durata massima del servizio civile, comunque non superiore alla
durata del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c);
c) disciplina le modalità di presentazione delle domande per l'accesso
volontario al servizio civile, da rivolgere all'Ufficio nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230;
d) definisce i criteri e le procedure di valutazione delle domande di
ammissione;
e) definisce i criteri di determinazione dei contingenti massimi di
accoglimento delle domande, sulla base delle risorse determinate ogni anno
nella legge finanziaria e dei progetti presentati dagli enti utilizzatori;
f) prevede l'impiego dei volontari in occasione di eventi eccezionali o di
calamità naturali e disciplina la loro utilizzazione;
g) disciplina le modalità necessarie ad assicurare lo svolgimento del
servizio civile anche al di fuori dei confini della Repubblica ai giovani
che ne facciamo richiesta, in conformità alle determinazioni delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;
h) prevede che la retribuzione delle perso ne impegnate in attività del
servizio civile sia pari al 60 per cento del trattamento previsto per i
militari volontari a ferma prolungata, di cui all'articolo 6;
i) prevede che gli enti pubblici e privati che utilizzano i volontari
partecipano, con una quota non inferiore al 40 per cento, alla relativa
retribuzione;
l) disciplina l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza, nel
rispetto dei principi e delle modalità previsti dalla legge 8 luglio 1998,
n. 230, nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
presente legge.
Art. 5.
(Relazione al Parlamento).
1. A decorrere dal primo anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su prop osta del Ministro della difesa, presenta una relazione annuale sullo
stato dell'organizzazione delle Forze armate per effetto delle modifiche
previste dalla presente legge e dal decreto legislativo di cui al l'articolo
3, evidenziando in particolare il livello di operatività delle unità di ogni
singola Forza armata, gli effetti del nuovo ordinamento sulla qualificazione
del personale militare, l'azione dell'organismo di cui alla lettera m) del
comma 1 dell'articolo 3, nonch‚ il grado di integrazione del personale
militare volontario femminile nelle strutture della Difesa.
Art. 6.
(Servizio militare volontario a ferma prolungata).
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 3 è disciplinato il
servizio militare volontario a ferma prolungata di durata da tre a cinque
anni.
2. I militari volontari a ferma prolungata sono impiegati esclusivamente in
rapporto ad esigenze connesse alle attività operative, logistiche e
addestrative ed a quelle connesse al benessere del personale militare ed ai
servizi generali di caserma. La durata dell'im piego dei militari volontari
a ferma prolungata in attività connesse al benessere del personale militare
ed ai servizi generali di caserma non può superare la metà del periodo
complessivo di servizio.
3. Possono presentare domanda per la prestazione del servizio militare
volontario a ferma prolungata i cittadini di sesso maschile e femminile di
età compresa tra i diciotto ed i ventidue anni, sulla base delle indicazion
i contenute in appositi bandi emanati con decreto del Ministro della difesa.
4. Il numero dei posti da ricoprire mediante reclutamento di personale
militare volontario a ferma prolungata è de terminato ogni anno dalla legge
di approvazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.