Decreto legge per la dispensa dal servizio civile

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio nazionale per il servizio civile
CIRCOLARE 22 settembre 1999

Circolare applicativa dell'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge del 16 settembre 1999, n. 324, demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la determinazione dell'entità della consistenza massima degli obiettori di coscienza, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile, nonché l'individuazione delle condizioni per la concessione della dispensa dal servizio civile e dell'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata LISAAC) degli obiettori di coscienza. 1. Consistenza massima degli obiettori in servizio. Ciò premesso, poiché per l'anno 1999 sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale previsto dall'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come integrato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, si è definita la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 60.000 unità per l'anno 1999.

2. Aspetti applicativi delle condizioni che danno luogo alla dispensa e alla LISAAC.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede all'adozione dei provvedimenti di dispensa e di LISAAC fino al raggiungimento della soglia massima di disponibilità finanziaria prevista per l'anno, esaminando le domande avanzate dagli interessati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 324/99 e adottando altresì i provvedimenti d'ufficio legislativamente previsti.

Pertanto, le condizioni per la concessione della dispensa dall'obbligo del servizio civile, e della LISAAC di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, per l'anno 1999, sono in ordine di priorità decrescente così di seguito definite:

a) situazione economica o familiare e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziale (articolo 2, comma 1, lettera a), decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):

1. unico produttore di reddito del nucleo familiare;
2. appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, di cui al decreto annuale del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
3. dipendente da almeno un anno di enti che svolgono attività di volontariato operanti nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilità di pregiudizio per la continuità o la funzionalità dei servizi cui l'obiettore è preposto;
4. orfano di entrambi i genitori che versi in situazioni economiche precarie;
5. appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/ o servizio civile;
6. figlio di genitore deceduto nello svolgimento di attività di lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa;
7. figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima o di seconda categoria;
8. appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;
9. responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attività;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324): cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, semprechè l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio;

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale in relazione all'area vocazionale e al settore di impiego indicati dall'obiettore, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio e/o ne pregiudichi la funzionalità (articolo 2, comma 1, lettera c), decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324): l'Ufficio nazionale per il servizio civile, tenuto conto delle aree vocazionali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) della legge 8 luglio 1998, n. 230, nonché delle categorie 1^, 2^ e 3^ di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale", valuta, di propria iniziativa, la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento. Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio;

d) obiettori che, al termine del periodo di disponibilità, non possono essere impiegati per carenza di posti d'impiego da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda (articolo 2, comma 1, lettera d), decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità di posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio. Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

e) forme di collocamento in LISAAC (articolo 2, comma 2, decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):
nel 1999 l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta provvedimenti di LISAAC, nella forma della anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

3. Altri titoli di dispensa.
a) Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorità di cui al precedente paragrafo 2.

b) La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dal precedente paragrafo 2.

4. Procedure.
a) Possono presentare istanza di dispensa ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, i giovani che hanno inoltrato domanda di prestazione del servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno 1998, sempreché non si trovino in posizioni di ritardo o di rinvio previste dall'ordinamento vigente.

b) Le domande di dispensa o di invio in LISAAC, possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.

c) Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - Via S. Martino della Battaglia, n. 6, 00185 Roma. Il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 324/99, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

d) La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.

Il Direttore Generale (Guido Bertolaso)