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Art.2
1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal
servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano
eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità
finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, possono altresì
essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in
attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza
decrescente, in almeno una delle seguente condizioni:
a) particolari situazioni economiche o familiari e responsabilità
lavorative, di conduzione d'impresa o assistenziali;
b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con
acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;
c) grado di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in
sede di visita di leva, rispetto all'area vocazionale e al settore di
impiego;
d) disponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli
enti convenzionati nell'area vocazionale o nel settore di impiego, con
riferimento alle indicazioni dell'obiettore, ovvero nell'ambito della
regione di residenza o indicata nella domanda.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina l'entità della
consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle
disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli
aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonché le forme di
collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. Per
l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a quanto
previsto dal presente comma entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono
essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza
assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto
previsto dai commi 1 e 2. Le domande di dispensa e di invio in licenza
illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate
rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del
servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime
domande, presentate ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in
caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale
per il servizio civile nel termine di sessanta giorni.
Art. 3
1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con
decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale
decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini
di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono
ridotti ad un terzo.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà
presentato alle Camere per conversione in legge.Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.